
Albo avvocati
Come in molti altri casi, ad esempio per i laureati nelle lauree sanitarie, chi ha conseguito la laurea di giurisprudenza non può esercitare la professione prima di aver superato il relativo concorso, che deve seguire a un periodo di praticantato, ed essere iscritto al proprio ordine professionale, l’albo degli avvocati.
Per iscriversi all’albo è necessario contattare l’ordine della propria provincia, che fornirà la modulistica e il dettaglio delle tasse e dei tributi da versare. Sul sito del Consiglio Nazionale Forense (CNF) si trova l’elenco completo degli ordini presenti sul territorio italiano. All’atto dell’iscrizione è necessario presentare, oltre alle ricevute delle tasse versate, il certificato che attesta il superamento dell’esame. Se non si è ancora ottenuto il certificato è possibile verificare presso il proprio ordine se è possibile fornire una semplice autocertificazione in cui si specificano la sessione e la corte d’appello presso la quale si è sostenuta la prova.
Oltre ad aver superato l’esame, i requisiti richiesti sono la cittadinanza italiana, non avere carichi pendenti o condanne penali a proprio carico né rientrare in tutte le casistiche di non idoneità previste dall’Art. 18 L. 31/12/2012 n.247. Di recente è stato inoltre introdotto l’obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, l’ente di previdenza legato alla professione legale. Tale novità ha creato molte perplessità soprattutto tra i giovani avvocati che, a inizio carriera, non possono contare su introiti molto elevati e rischiano di vedersi decurtare le entrate per onorare le scadenze previdenziali.
Vi sono inoltre albi “speciali” come l’albo dei cassazionisti, che consente di presiedere alle udienze davanti a Corte Costituzionale, Corte Suprema di Cassazione, Consiglio di Stato della Repubblica Italiana, Tribunale Superiore delle acque pubbliche. Per poter accedere a questo particolare albo è necessario essere iscritti all’albo ordinario da 8 anni, non aver subito sanzioni disciplinari e superare una prova di ammissione che consente di accedere a un corso di formazione per cassazionisti. All’interno dell’albo degli avvocati è poi presente una sezione che comprende gli avvocati dipendenti di enti pubblici (inclusi i professori universitari) o dell’INPS/INAIL, categoria definita “avvocatura pubblica”.
Una volta iscritti all’albo degli avvocati, è possibile però anche esserne cancellati dal Consiglio dell’Ordine di competenza territoriale. Recenti disposizioni legislative hanno infatti introdotto delle norme precise per verificare l’effettivo esercizio della professione da parte degli iscritti all’albo. Per rimanere iscritti all’albo, avere una partita Iva, disporre di locali e di un’utenza telefonica legati all’attività, l’aver avuto almeno 5 incarichi all’anno negli ultimi 3 anni, aver una polizza assicurativa e un indirizzo Pec, pagare regolarmente i contributi annuali all’ordine e, come detto, essere iscritti alla Cassa Forense.
Se il consiglio dell’Ordine verifica che non vi sono tali condizioni, può ordinare la cancellazione dall’albo, al quale però è possibile essere riammessi se si dimostra di essere nuovamente in regola con i requisiti richiesti. La cancellazione è comunque un provvedimento di natura diversa dalla radiazione, come spiegato nella sezione dedicata al codice deontologico del sito del CNF.
Per iscriversi all’albo è necessario contattare l’ordine della propria provincia, che fornirà la modulistica e il dettaglio delle tasse e dei tributi da versare. Sul sito del Consiglio Nazionale Forense (CNF) si trova l’elenco completo degli ordini presenti sul territorio italiano. All’atto dell’iscrizione è necessario presentare, oltre alle ricevute delle tasse versate, il certificato che attesta il superamento dell’esame. Se non si è ancora ottenuto il certificato è possibile verificare presso il proprio ordine se è possibile fornire una semplice autocertificazione in cui si specificano la sessione e la corte d’appello presso la quale si è sostenuta la prova.
Oltre ad aver superato l’esame, i requisiti richiesti sono la cittadinanza italiana, non avere carichi pendenti o condanne penali a proprio carico né rientrare in tutte le casistiche di non idoneità previste dall’Art. 18 L. 31/12/2012 n.247. Di recente è stato inoltre introdotto l’obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, l’ente di previdenza legato alla professione legale. Tale novità ha creato molte perplessità soprattutto tra i giovani avvocati che, a inizio carriera, non possono contare su introiti molto elevati e rischiano di vedersi decurtare le entrate per onorare le scadenze previdenziali.
Vi sono inoltre albi “speciali” come l’albo dei cassazionisti, che consente di presiedere alle udienze davanti a Corte Costituzionale, Corte Suprema di Cassazione, Consiglio di Stato della Repubblica Italiana, Tribunale Superiore delle acque pubbliche. Per poter accedere a questo particolare albo è necessario essere iscritti all’albo ordinario da 8 anni, non aver subito sanzioni disciplinari e superare una prova di ammissione che consente di accedere a un corso di formazione per cassazionisti. All’interno dell’albo degli avvocati è poi presente una sezione che comprende gli avvocati dipendenti di enti pubblici (inclusi i professori universitari) o dell’INPS/INAIL, categoria definita “avvocatura pubblica”.
Una volta iscritti all’albo degli avvocati, è possibile però anche esserne cancellati dal Consiglio dell’Ordine di competenza territoriale. Recenti disposizioni legislative hanno infatti introdotto delle norme precise per verificare l’effettivo esercizio della professione da parte degli iscritti all’albo. Per rimanere iscritti all’albo, avere una partita Iva, disporre di locali e di un’utenza telefonica legati all’attività, l’aver avuto almeno 5 incarichi all’anno negli ultimi 3 anni, aver una polizza assicurativa e un indirizzo Pec, pagare regolarmente i contributi annuali all’ordine e, come detto, essere iscritti alla Cassa Forense.
Se il consiglio dell’Ordine verifica che non vi sono tali condizioni, può ordinare la cancellazione dall’albo, al quale però è possibile essere riammessi se si dimostra di essere nuovamente in regola con i requisiti richiesti. La cancellazione è comunque un provvedimento di natura diversa dalla radiazione, come spiegato nella sezione dedicata al codice deontologico del sito del CNF.