Permessi studio
I permessi studio rappresentano delle specifiche agevolazioni di cui uno studente lavoratore può usufruire per far avanzare contemporaneamente sia la propria carriera professionale che la propria carriera formativa.
Negli ultimi anni grazie al crescente numero delle persone lavoratrici che decidono di iscriversi a un percorso formativo, anche di tipo universitario, sono aumentate le tutele per garantire il diritto allo studio dei cittadini lavoratori. È stato stabilito dall'articolo 10 della Legge 300/1970 che i lavoratori hanno il diritto di usufruire di permessi studio retribuiti per sostenere gli esami previsti dal proprio piano di studi. Le ore di permessi studio concesse sono 150, da suddividere per tre poiché ogni anno è possibile usufruire al massimo di 50 ore di permessi (nel caso in cui il lavoratore debba frequentare i corsi relativi all'obbligo d'istruzione allora il monte orario può arrivare a 250 ore complessive da ripartire tra gli anni di frequentazione previsti).
I permessi così ottenuti concedono il diritto per lo studente lavoratore di assentarsi dal luogo di lavoro per recarsi sul posto in cui viene svolto l'esame; per poter usufruire di questa agevolazione lo studente dovrà avere cura di farsi firmare il modulo apposito che attesti la sua partecipazione all'esame, con indicazione della sede e dell'orario e l'apposizione del timbro dell'ateneo e della firma del docente dell'esame per cui si richiede il permesso. Sulla base di questo attestato lo studente può decidere di usufruire di differenti tipologie di permessi poiché ci sono i permessi orari, i permessi giornalieri e il cumulo di permessi giornalieri. Nel primo caso lo studente richiede il permesso solo per le ore strettamente necessarie per sostenere l'esame con successivo rientro sul luogo di lavoro, nel secondo caso lo studente usufruisce di una giornata intera di permesso calcolata sull'orario previsto per quel giorno e nel terzo caso può utilizzare più permessi giornalieri in modo da avere un permesso continuativo. Il cumulo di permessi si rivela particolarmente idoneo per quei casi in cui si riesca a concentrare più esami in date molto vicine della stessa sessione di esami, in modo da concentrare gli sforzi e utilizzare al meglio i permessi retribuiti.
Con la diffusione delle università telematiche e dei corsi universitari online la giurisprudenza si è pronunciata anche in merito alla concessione di permessi studio per lavoratori che frequentino un corso a distanza. È stato stabilito, infatti, che in accordo con il proprio datore di lavoro se si riescono a mostrare i dati relativi agli accessi effettuati sulle piattaforme telematiche durante l'orario di lavoro, allora il lavoratore potrà usufruire di permessi studio retribuiti per le ore di formazione che coincidono con l'orario lavorativo.
Oltre ai permessi studio gli studenti lavoratori possono ottenere altre agevolazioni: ottenere un orario di lavoro che non limiti fortemente le attività formative, non avere l'obbligo di prestare servizio né durante i turni di riposo settimanali né di prestare lavoro straordinario.
Per rimanere aggiornati sulla concessione dei permessi studio si consiglia di consultare il materiale informativo pubblicato sui siti ufficiali degli enti formatori presso cui si decide di perfezionare la propria formazione.
Negli ultimi anni grazie al crescente numero delle persone lavoratrici che decidono di iscriversi a un percorso formativo, anche di tipo universitario, sono aumentate le tutele per garantire il diritto allo studio dei cittadini lavoratori. È stato stabilito dall'articolo 10 della Legge 300/1970 che i lavoratori hanno il diritto di usufruire di permessi studio retribuiti per sostenere gli esami previsti dal proprio piano di studi. Le ore di permessi studio concesse sono 150, da suddividere per tre poiché ogni anno è possibile usufruire al massimo di 50 ore di permessi (nel caso in cui il lavoratore debba frequentare i corsi relativi all'obbligo d'istruzione allora il monte orario può arrivare a 250 ore complessive da ripartire tra gli anni di frequentazione previsti).
I permessi così ottenuti concedono il diritto per lo studente lavoratore di assentarsi dal luogo di lavoro per recarsi sul posto in cui viene svolto l'esame; per poter usufruire di questa agevolazione lo studente dovrà avere cura di farsi firmare il modulo apposito che attesti la sua partecipazione all'esame, con indicazione della sede e dell'orario e l'apposizione del timbro dell'ateneo e della firma del docente dell'esame per cui si richiede il permesso. Sulla base di questo attestato lo studente può decidere di usufruire di differenti tipologie di permessi poiché ci sono i permessi orari, i permessi giornalieri e il cumulo di permessi giornalieri. Nel primo caso lo studente richiede il permesso solo per le ore strettamente necessarie per sostenere l'esame con successivo rientro sul luogo di lavoro, nel secondo caso lo studente usufruisce di una giornata intera di permesso calcolata sull'orario previsto per quel giorno e nel terzo caso può utilizzare più permessi giornalieri in modo da avere un permesso continuativo. Il cumulo di permessi si rivela particolarmente idoneo per quei casi in cui si riesca a concentrare più esami in date molto vicine della stessa sessione di esami, in modo da concentrare gli sforzi e utilizzare al meglio i permessi retribuiti.
Con la diffusione delle università telematiche e dei corsi universitari online la giurisprudenza si è pronunciata anche in merito alla concessione di permessi studio per lavoratori che frequentino un corso a distanza. È stato stabilito, infatti, che in accordo con il proprio datore di lavoro se si riescono a mostrare i dati relativi agli accessi effettuati sulle piattaforme telematiche durante l'orario di lavoro, allora il lavoratore potrà usufruire di permessi studio retribuiti per le ore di formazione che coincidono con l'orario lavorativo.
Oltre ai permessi studio gli studenti lavoratori possono ottenere altre agevolazioni: ottenere un orario di lavoro che non limiti fortemente le attività formative, non avere l'obbligo di prestare servizio né durante i turni di riposo settimanali né di prestare lavoro straordinario.
Per rimanere aggiornati sulla concessione dei permessi studio si consiglia di consultare il materiale informativo pubblicato sui siti ufficiali degli enti formatori presso cui si decide di perfezionare la propria formazione.