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Praticanti avvocati

Praticanti avvocati

Per diventare avvocati ed essere abilitati all’esercizio della professione, è necessario, dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza, affrontare l’esame di stato che si svolge una volta all’anno. Per poter accedere a tale concorso, però, la legge italiana prevede che il neolaureato abbia svolto un periodo di praticantato.

Ma quali sono le caratteristiche del tirocinio che devono svolgere i praticanti avvocati? Le norme in merito sono cambiate di recente, innanzitutto per quanto riguardo la durata, che ora è di 18 mesi, di cui almeno 6 mesi da svolgersi presso uno studio legale o presso l’Avvocatura dello Stato, mentre i rimanenti si possono svolgere anche presso l’ufficio legale di un’azienda o un ufficio giudiziario.

Ciascun ordine forense pubblica un proprio regolamento per i praticanti, secondo regole che si rifanno alla norme vigenti, per cui è bene prenderne accurata visione di iniziare il praticantato. Per avere l’indirizzo e il numero dell’ordine della propria città basta accedere al sito del Consiglio Nazionale Forense, che ospita l’elenco completo degli ordini italiani. Per iniziare il praticantato è necessario iscriversi al registro dei praticanti presso il consiglio dell’ordine degli avvocati della propria città. Nella domanda di iscrizione sarà necessario dovrà precisare se si svolge un’attività lavorativa, con i relativi orari di svolgimento.

I praticanti avvocati sono tenuti a una frequenza assidua dello studio legale, in genere non inferiore alle 15 ore settimanali, durante le quali dedicarsi allo studio delle pratiche, all’aggiornamento costante in materia legislativa e alla partecipazione alle udienze. La sua attività, quindi, da un lato dovrà essere utile allo studio e dall’altro finalizzata all’accrescimento delle proprie competenze. Vi sono anche regole per il dominus, l’avvocato di riferimento del praticante presso il cui studio si svolge il tirocinio: è necessario che abbia almeno 5 anni di iscrizione all’albo e che si impegni a formare il praticante, anche per quanto riguarda la deontologia professionale.

È possibile, inoltre, secondo le recenti novità legislative, garantire un compenso ai praticanti avvocati, ma, oltre a non essere obbligatorio, tale retribuzione può esservi solo dopo i primi sei mesi di praticantato. Questo primo semestre di tirocinio può partire però anche durante l’ultimo anno di studi universitari. In questo modo il laureando può far conciliare lo studio con la frequenza al tirocinio, sperando di poter ottenere un compenso, seppur minimo, per le sue attività al termine del primo semestre.

Dopo il primo semestre, poi, per i praticanti avvocati è possibile ottenere l’abilitazione al patrocinio sostitutivo, agendo cioè senza la supervisione del proprio dominus. L’abilitazione si ottiene dopo aver prestato solenne giuramento ed essersi iscritti all’apposito registro. L’attività del praticante abilitato ovviamente ha delle restrizioni, riformate di recente, come spiegato sul sito della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. Per avere informazioni dettagliate o una consulenza approfondita su diritti e doveri dei praticanti avvocati, è inoltre possibile consultare il sito dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati.
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