
Avvocato stabilito
Molti laureati in giurisprudenza in Italia decidono di ottenere l’abilitazione in Spagna, evitando l’esame da avvocato in Italia e il tirocinio. Questa soluzione è infatti ritenuta più semplice, benché sia più onerosa in termini di tempo e denaro. Una volta superata la prueba spagnola si ottiene il titolo di abogado, che in Italia è commutabile con quello di avvocato stabilito, che hanno gli avvocati comunitari, cioè appartenenti all’Unione Europea e che esercitano nel nostro paese. In Italia, secondo i dati del Consiglio Nazionale Forense (CNF), diffusi nel 2014 e pubblicati su Il Sole 24 Ore, vi sono circa 3400 avvocati stabiliti di nazionalità italiana, dimostrando quanto questa pratica sia diffusa.
L’avvocato stabilito può, dopo tre anni di attività professionale svolta in Italia, ottenere il titolo di avvocato senza dover superare l’esame di stato italiano. Durante questi tre anni sarà inserito in una sezione a parte dell’albo degli avvocati, potrà svolgere l’attività giudiziale «di intesa con un professionista dello Stato ospitante», come spiegato con chiarezza sul sito del CNF, cioè con un avvocato abilitato in Italia, che viene definito avvocato affiancante e che in genere lavora presso lo stesso studio in cui opera l’avvocato stabilito.
Inoltre, per esercitare davanti alla Corte di Cassazione, oltre a lavorare con l’avvocato affiancante, l’avvocato stabilito deve aver esercitato nella Comunità europea per almeno 12 anni, caso che non può verificarsi per gli avvocati stabiliti di nazionalità italiana, “freschi di laurea”. Per il resto, l’avvocato stabilito potrà esercitare in maniera del tutto simile a un avvocato italiano e dovrà sottostare agli stessi diritti e doveri previsti dal codice deontologico della categoria.
La presenza così massiccia di avvocati stabiliti italiani ha creato alcune polemiche. Il CNF in particolare ha lamentato più volte come questa pratica abbia creato una sorta di “mercato”, in quanto sono moltissimi gli enti che consentono di espletare tutti i passaggi dell’abilitazione spagnola, spesso a prezzi competitivi, occupandosi di formare i candidati tramite master online o da frequentare in Italia ed espletando tutte le pratiche burocratiche necessarie per l’omologazione dei titoli. È evidente che si crea quindi una discrepanza tra chi può permettersi di sostenere spese elevate e chi non ne ha la possibilità.
Al contrario, i sostenitori della soluzione spagnola contestano il metodo italiano, molto complesso e, secondo alcuni, poco trasparente nelle pratiche di valutazione. Un’altra questione controversa è l’effettiva utilità del praticantato in Italia, che può essere evitato da chi sceglie di abilitarsi in Spagna. Gli avvocati stabiliti, che in pochi anni potranno diventare avvocati italiani a tutti gli effetti, per far sentire la propria voce hanno inoltre costituito un ente di categoria, l’Associazione Italiana degli Avvocati Stabiliti, che dispone anche di un sito internet.
Al netto dei pro e dei contro di ciascuna scelta, resta il fatto che le normative europee e italiane in merito, a partire dalla direttiva europea 98/5/CE, continuano a non impedire l’esercizio dell’attività forense agli avvocati stabiliti, garantendo via libera alla professione per chi abbia conseguito l’abilitazione in altri paesi comunitari: oltre alla Spagna, infatti, negli ultimi anni si è delineata un’altra meta per ottenere un’abilitazione più semplice, la Romania.
L’avvocato stabilito può, dopo tre anni di attività professionale svolta in Italia, ottenere il titolo di avvocato senza dover superare l’esame di stato italiano. Durante questi tre anni sarà inserito in una sezione a parte dell’albo degli avvocati, potrà svolgere l’attività giudiziale «di intesa con un professionista dello Stato ospitante», come spiegato con chiarezza sul sito del CNF, cioè con un avvocato abilitato in Italia, che viene definito avvocato affiancante e che in genere lavora presso lo stesso studio in cui opera l’avvocato stabilito.
Inoltre, per esercitare davanti alla Corte di Cassazione, oltre a lavorare con l’avvocato affiancante, l’avvocato stabilito deve aver esercitato nella Comunità europea per almeno 12 anni, caso che non può verificarsi per gli avvocati stabiliti di nazionalità italiana, “freschi di laurea”. Per il resto, l’avvocato stabilito potrà esercitare in maniera del tutto simile a un avvocato italiano e dovrà sottostare agli stessi diritti e doveri previsti dal codice deontologico della categoria.
La presenza così massiccia di avvocati stabiliti italiani ha creato alcune polemiche. Il CNF in particolare ha lamentato più volte come questa pratica abbia creato una sorta di “mercato”, in quanto sono moltissimi gli enti che consentono di espletare tutti i passaggi dell’abilitazione spagnola, spesso a prezzi competitivi, occupandosi di formare i candidati tramite master online o da frequentare in Italia ed espletando tutte le pratiche burocratiche necessarie per l’omologazione dei titoli. È evidente che si crea quindi una discrepanza tra chi può permettersi di sostenere spese elevate e chi non ne ha la possibilità.
Al contrario, i sostenitori della soluzione spagnola contestano il metodo italiano, molto complesso e, secondo alcuni, poco trasparente nelle pratiche di valutazione. Un’altra questione controversa è l’effettiva utilità del praticantato in Italia, che può essere evitato da chi sceglie di abilitarsi in Spagna. Gli avvocati stabiliti, che in pochi anni potranno diventare avvocati italiani a tutti gli effetti, per far sentire la propria voce hanno inoltre costituito un ente di categoria, l’Associazione Italiana degli Avvocati Stabiliti, che dispone anche di un sito internet.
Al netto dei pro e dei contro di ciascuna scelta, resta il fatto che le normative europee e italiane in merito, a partire dalla direttiva europea 98/5/CE, continuano a non impedire l’esercizio dell’attività forense agli avvocati stabiliti, garantendo via libera alla professione per chi abbia conseguito l’abilitazione in altri paesi comunitari: oltre alla Spagna, infatti, negli ultimi anni si è delineata un’altra meta per ottenere un’abilitazione più semplice, la Romania.