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Equipollenza lauree triennali

Equipollenza lauree triennali

Una panoramica con le informazioni principali sull'equipollenza delle lauree triennali, cioè sullo stesso valore che possono assumere titoli accademici diversi ai fini della partecipazione in un concorso o dell'iscrizione a una formazione accademica di grado superiore.

Molto spesso quando si deve partecipare a un concorso pubblico o si deve scegliere di continuare la propria preparazione nei requisiti per la partecipazione o per l'accesso compare la dicitura sull'equipollenza dei titoli di studio. Viene cioè indicato quali siano i titoli richiesti e in alternativa quali possano essere i titoli diversi che hanno lo stesso valore ai fini della selezione. In mancanza dell'equipollenza tra titoli diversi, il candidato viene escluso; questo può avvenire anche nei casi in cui debba essere valutata l'equipollenza di un titolo straniero con un titolo italiano poiché è possibile anche per i laureati di altre nazionalità iscriversi ai percorsi formativi italiani a patto che ne posseggano i requisiti, forniti appunto dal conseguimento di una laurea triennale.

Prima dell'entrata in vigore della Legge del 19/11/1990 n. 341 l'equipollenza dei titoli veniva specificata e indicata volta per volta, mentre con i successivi D.M. 3/11/1999 n. 509, D.M. 22/10/2004 n. 270 e del Parere CUN del 23/04/2009 sono state introdotte delle precise tabelle di equipollenza cui viene fatto riferimento nel bando concorsuale o nei requisiti per l'accesso a una classe di laurea di grado superiore a quella posseduta.
In termini generali, i corsi di laurea di una stessa classe di laurea vengono considerati equipollenti poiché appartenenti alla stessa area tematica, a meno che non vi siano delle specifiche eccezioni che devono essere regolamentate di volta in volta ed espressamente dichiarate. Per i corsi di laurea appartenenti a classi differenti, invece, l'equipollenza deve essere accertata caso per caso dal MIUR che deve esprimersi specificatamente indicando quali siano i termini che consentano di considerare equipollente corsi di laurea dello stesso livello ma appartenenti a classi differenti e quindi con contenuti differenti.

In merito all'equipollenza tra i titoli del vecchio ordinamento e del nuovo ordinamento il D.M. del .05/05/2004 non chiarisce univocamente se le lauree triennali possano essere equiparate alle lauree del vecchio ordinamento, ma in alcuni casi è stata richiesta una specifica delibera del MIUR per regolarizzare l'accesso secondo il titolo di studio posseduto.
Per non commettere errori nel valutare l'equipollenza dei titoli di studio ai fini della partecipazione a un bando concorsuale o dell'iscrizione a un corso di formazione di grado superiore si consiglia di consultare le specifiche tabelle scaricabili dal sito ufficiale del MIUR.
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